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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 23/05/2003
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: Poste Italiane S.p.A. / A.
ACCORDO SEPARATO DI UNA SOLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE AL TERMINE DELLA PRIMA FASE DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 4 DELLA LEGGE 223/1991 E MANCATO INVIO ALLA FIOM-CGIL DELLA COMUNICAZIONE FINALE PREVISTA DAL NONO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO


FIOM-CGIL lamentava con ricorso ai sensi dell’art. 28, che la società Delphy Italia Automotive srl, la quale aveva attivato una procedura di mobilità, con riferimento ad uno dei propri stabilimenti (in particolare quello di Molinella) avesse tenuto le seguenti condotte antisindacali:

a) aver avviato la procedura limitatamente ad un solo stabilimento senza estenderlo a tutti gli stabilimenti e quindi a tutti i lavoratori dell’impresa;

b) aver omesso di comunicare all’organizzazione ricorrente, nel corso delle trattative, le informazioni richieste specie con riguardo ai dati inerenti il lavoro straordinario;

c) aver concluso la prima fase delle trattative previste dall’art. 4 della legge 223/1991 con un accordo sindacale stipulato solo con altra organizzazione sindacale e con alcuni membri della rsu, con esclusione della FIOM-CGIL, senza attivare, quanto a quest’ultima, la seconda fase di trattativa innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro;

d) aver collocato in mobilità i dipendenti senza effettuare nei confronti della FIOM-CGIL la comunicazione di cui al nono comma dell’art. 4 legge 223/1991.

Preliminarmente, il Giudice evidenzia che «il giudizio introdotto ai sensi dell’art. 28 ha essenzialmente una finalità inibitoria e ripristinatoria; può darsi che il carattere atipico dei provvedimenti richiesti, e quindi delle situazioni di fatto sottoponibili all’attenzione del Giudice giustifichi, in casi particolari, una pronuncia di accertamento quando l’eliminazione delle res controversa sia di per sé idonea a far venire meno la lesione lamentata; non sono invece ammissibili pronunce di mero accertamento quando l’esaurimento storico della vicenda la renda ormai improduttiva di effetti». Secondo il Giudice, nel caso concreto, «le doglianze dunque che hanno ad oggetto comportamenti tenuti dalla controparte datoriale nel corso delle trattative e prima delle loro conclusioni non possono essere accolte perché si riferiscono ad una vicenda conclusa nel tempo, e i cui effetti si sono oramai irrimediabilmente determinati, trasferendosi l’eventuale contenzioso in merito alla regolarità formale della procedura sul terreno dell’efficacia dei licenziamenti». Lo stesso Giudice, peraltro, riconosce che «la doglianza che attiene al mancato invio all’associazione ricorrente della comunicazione di cui al comma nono dell’art. 4 l. 223/91 può dirsi in linea astratta fondata. Infatti sia l’esigenza della contestualità, affermata da tale disposizione, fra recesso e comunicazione dei criteri di scelta e dell’elenco dei lavoratori da collocare in mobilità, sia il fatto che la regolarità e completezza anche di tali informative rientrano nella fattispecie di efficacia dei licenziamenti ex art. 5, comma terzo, legge citata, convincono che essa non possa essere sospinta allo spirare del termine di centoventi giorni concesso per la conclusione della procedura di mobilità, ma debba almeno essere contestuale al primo dei licenziamenti disposti. Tuttavia in linea di fatto non è contestata la circostanza che l’unico criterio cui si è fatto ricorso per la messa in mobilità è il consenso dei lavoratori interessati, il che fa quanto meno sfumare e in sostanza ritenere non significativo il contenuto di antisindacalità dell’omissione. Sono dovute le spese di causa».

Successivamente al decreto, le parti trovavano un accordo in sede stragiudiziale.